Il contratto 2016-2018, sottoscritto in data 17.12.2020, ha definitivamente consacrato il Segretario comunale e provinciale nel suo ruolo di direzione dell'ente locale.
Occorre proseguire nel lavoro di riconoscimento del "valore" di tale ruolo mediante la definizione di un sistema retributivo coerente con tutte le funzioni e le attività poste in essere dal Segretario.
ll trattamento economico dei Segretari va quindi commisurato alla funzione di dirigente apicale dell’ente locale che l’ordinamento gli assegna.
Sebbene con il CCNL del 17 dicembre 2020 sono stati fatti notevoli passi avanti, nell’ambito delle risorse poste a disposizione di quella tornata contrattuale, rimangono alcuni problemi ancora irrisolti.
Il CCNL ha previsto l’istituzione di una Commissione paritetica (art. 110) per analizzare le caratteristiche della struttura retributiva del Segretario comunale, definire i nuovi criteri e parametri per la maggiorazione della retribuzione di posizione nell’ambito della contrattazione integrativa nazionale, tenendo conto della valorizzazione della funzione di sovrintendenza e coordinamento del Segretario. Tale valorizzazione dovrà comportare un aumento dei parametri di maggiorazione con il superamento dell’attuale limite del 50% della retribuzione di posizione in godimento e del limite inferiore per le sedi fino a 3.000 abitanti (art. 2 CCDI 22/12/2003).
In tema di maggiorazione, altra criticità da attenzionare è costituita dal limite di spesa relativo al trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del D. lgs. n. 75/2017, che in molte circostanze sta costituendo un vero e proprio ostacolo per i Segretari al riconoscimento della maggiorazione dell’indennità di posizione e dell’indennità di risultato. L’art. 3, comma 2, del D.L. 80/2021 dispone che tali limiti “compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, possono essere superati, secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità”.
Si tratta di un’apertura normativa che dovrà essere opportunamente sfruttata.
Nell’ambito delle criticità rimaste ancora irrisolte particolare attenzione dovrà rivolgersi inoltre sui seguenti temi:
A) Compensi per l’attività prestata nelle Unioni di comuni. La Commissione paritetica istituita dal CCNL 17 dicembre 2020, nel definire i nuovi criteri e parametri per la maggiorazione della retribuzione di posizione, dovrà tenere in adeguata “considerazione di ogni altro fattore significativo incidente sulle responsabilità interne ed esterne assunte dal Segretario all’interno dell’ente ivi compresi gli incarichi nelle Unioni dei comuni”. Anche in tal caso il CCNL del 17/12/2020 ha aperto la strada che dovrà essere percorsa con decisione al fine di individuare specifici compensi per l’attività prestata nelle Unioni di comuni al fine di rendere la retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e delle responsabilità del Segretario.
B) Diritti di rogito per i Segretari in servizio negli enti con la dirigenza. La modifica normativa introdotta dal D.l. 90/2014 in tema di diritti di rogito conduce a non remunerare la funzione rogatoria svolta dai Segretari che operano in enti con dirigenza. La norma ha creato un problema di coerenza retributiva del sistema, rispetto alle previsioni contenute nei contratti di lavoro, tra i Segretari che operano in enti privi di dirigenti e quelli che operano in enti con dirigenti. Infatti, in molte circostanze si verificano ipotesi in cui Segretari in servizio in enti più piccoli, appartenenti a classi di segreteria inferiori, percepiscono una retribuzione più elevata dei colleghi in servizio in enti più grandi, appartenenti a classi di segreteria superiori. Inoltre, non è infrequente assistere a cambi di sedi che rappresentano un “avanzamento di carriera” cui corrisponde una riduzione complessiva della retribuzione percepita dal Segretario che, proveniente da ente privo di dirigenti, si ritrova nel nuovo ente di dimensioni più grandi con i dirigenti ad avere un incremento dell’indennità di posizione che non compensa la perdita di una voce importante della retribuzione quale è quella dei diritti di rogito. Su tale aspetto l’azione sindacale dovrà prestare particolare attenzione, in quanto non è corretto che all’aumento della complessità del lavoro e delle responsabilità non segua un coerente sviluppo del sistema retributivo. Uno dei principi costituzionali in tema di lavoro è quello scolpito nell’art. 36 il quale sancisce che “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro”. La norma sui diritti di rogito, inserita in un provvedimento d’urgenza, modificata in sede di conversione con una norma che ha creato notevoli problemi interpretativi, non ha minimamente valutato le conseguenze in tema di coerenza del sistema retributivo dei Segretari comunali. La criticità è già stata segnalata dall’Unione, in data 10 aprile 2019, nell’Audizione nell'ambito dell’indagine conoscitiva sull'applicazione del Codice dei Contratti pubblici svolta dalla Commissione VIII - Lavori pubblici del Senato della Repubblica, dove si è auspicato un intervento legislativo in materia. Dal punto di vista contrattuale possono ipotizzarsi diversi interventi, sia sotto forma di specifica maggiorazione all’indennità di posizione che in termini di incremento della percentuale di indennità di risultato. In ogni caso il tema della coerenza del sistema retributivo dei Segretari assume carattere prioritario nelle future azioni sindacali.
C) Compensi per l’attribuzione ad interim ai Segretari di funzioni dirigenziali. Fermo restando l’assoluta eccezionalità della fattispecie, per l'attribuzione al Segretario di incarichi finalizzati alla copertura di una posizione dirigenziale temporaneamente priva di titolare occorre prevedere apposito compenso. Attualmente ai dirigenti cui è attribuito un incarico ad interim è corrisposto uno specifico compenso a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione, di importo compreso tra il 15% ed il 30% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l’incarico.