Un passaggio della sentenza della Corte Costituzionale n. 23/2019 consente di affrontare il tema delle modalità di nomina dei Segretari. Nella sentenza si legge che la scelta del Segretario “pur fiduciaria e condotta intuitu personae, presuppone l’esame dei curricula di coloro che hanno manifestato interesse alla nomina e richiede quindi non solo la valutazione del possesso dei requisiti generalmente prescritti, ma anche la considerazione, eventualmente comparativa, delle pregresse esperienze tecniche, giuridiche e gestionali degli aspiranti”.
La garanzia di un serio procedimento di individuazione del Segretario deve considerarsi obiettivo dell’Unione. Il Segretario è figura apicale chiamata a svolgere funzioni multiformi, tanto di garanzia quanto di collaborazione con gli organi dell’ente e di sovraintendenza e coordinamento dell’attività gestionale.
Tale figura apicale può garantire il corretto svolgimento delle multiformi funzioni, in quanto da una parte appartenga ad un Albo professionale gestito a livello nazionale, cui si accede mediante un rigoroso concorso pubblico, e dall’altra venga nominata nel comune dal sindaco all’esito di un procedimento che consenta la serietà della scelta.
La scelta, infatti, dovrebbe seguire a procedure improntate a criteri oggettivi e predeterminati, che consentano, anche mediante il ricorso ad apposito organismo terzo, la redazione di una rosa numericamente predeterminata dalla quale il capo dell’amministrazione possa scegliere.
Quanto alla cessazione dell’incarico, ferma restando l’attuale disciplina eccezionale della revoca, nel prossimo contratto dovrà trovare spazio la procedimentalizzazione della cessazione anticipata dall’incarico del Segretario, per volontà congiunta con il Sindaco. Nel procedimento dovrà necessariamente prevedersi che il Segretario sia obbligatoriamente assistito da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un legale di sua fiducia, al fine di evitare che l’istituto venga utilizzato in forma distorta, con pregiudizio dei segretari interessati. L’obbligatoria assistenza del Segretario garantisce l’uso corretto dell’istituto, che in caso del tutto eccezionali può costituire una buona soluzione per i Segretari interessati.